Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 9 | |
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1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonchè dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
Normativa correlata
- Reg. CNF n. 3/2024 (Procedimento amministrativo relativo al conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 ed 8 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e ss. ii. e mm.)
- D.M. n. 144/2015 (Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)
- Art. 15 cdf (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua)
- Art. 17 cdf (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale)
Giurisprudenza correlata
Vietato ingenerare confusione (anche involontariamente) tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario. Allo stato, tuttavia, in assenza del Regolamento, l’avvocato non può qualificarsi come “specializzato” in un determinato settore del diritto e/o materia, potendo dare esclusivamente informazioni sulle “materie prevalenti”, trattate e curate in via preferenziale, a pena di illecito disciplinare non scriminato dalla pretesa buona fede nell’uso asseritamente atecnico della qualifica specialistica in realtà non posseduta (CNF n. 90/2022, CNF n. 16/2019, CNF n. 49/2017, CNF n. 39/2014).