Reg. CNF n. 1/2015 (Sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) ➡️ Art. 9 | |
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- La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal Consiglio di Sezione.
- Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina, su proposta del Consiglio di Sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all’interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.
- La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
3-bis. Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo, nonché delle ragioni di tutela della salute pubblica che, in relazione alla pandemia in atto, non consentono lo svolgimento della verifica di idoneità nelle forme di cui al comma precedente, il Consiglio di sezione della Scuola Superiore dell’Avvocatura, può deliberare che la prova scritta di cui al comma 3 sia sostituita da un colloquio orale da svolgersi in via telematica, secondo le modalità individuate dalla medesima delibera. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dalla commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell’apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell’effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.