Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo II – I soggetti (artt. 8 – 11) ➡️ Art. 9
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  1. I Consigli dell’Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti.

Normativa correlata.

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