L’avvocato o il procuratore iscritto in un albo del Regno, il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell’Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l’iscrizione nell’albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nel Regno.
In tal caso l’esercizio professionale compiuto nelle isole italiane dell’Egeo si considera come avvenuto nel Regno.
Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature delle isole italiane dell’Egeo hanno diritto all’iscrizione in un albo di avvocati nel Regno purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’art. 17.
NOTE
Articolo di fatto non più applicabile.