È data facoltà ai Direttori dei Sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Sindacati.1

Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal Primo Presidente della Corte di appello, previo parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, e, dopo l’approvazione, sono comunicate, a cura del Sindacato, ai Ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni. Quelle del Direttorio del Sindacato Nazionale devono essere approvate dal Ministro della giustizia, e sono comunicate, a cura dello stesso Sindacato, al Ministro delle corporazioni.2

Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.3

NOTE

  1. Comma abrogato implicitamente dall’art. 29 co. 3 lett. b) L. n. 247/2012 ↩︎
  2. Comma abrogato implicitamente dall’art. 29 co. 3 lett. b) L. n. 247/2012 ↩︎
  3. Comma abrogato implicitamente dall’art. 29 co. 3 lett. a) L. n. 247/2012 ↩︎

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