I candidati agli esami di procuratore che ottengano l’idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell’albo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell’art. 23.
Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario.
Per le iscrizioni nell’albo dei procuratori senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dell’art. 31.
NOTE
Articolo abrogato implicitamente dalla sopravvenuta normativa che ha abolito l’albo dei procuratori legali.