Gli avvocati iscritti nell’albo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorché non iscritti nell’albo speciale di cui all’articolo 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale Supremo Militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell’alba prima della data predetta.

Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale è stabilito in cinque anni.

NOTE

Articolo di fatto inapplicabile.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy