Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini del l’adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.
Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o l’avevano compiuta prima della data dell’entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all’iscrizione nell’albo dei procuratori senza limitazione di numero purché abbiano conseguito l’idoneità nell’esame di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.
Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all’esame di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla, data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.
L’ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentito fino al 31 dicembre 1942-XXI.
Per gli effetti dell’iscrizione nell’albo degli avvocati è valido l’esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita l’idoneità.
NOTE
Articolo di fatto inapplicabile.