I Seminari ed altri Istituti costituiti presso un’Università del Regno che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz’altro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore ai sensi dell’articolo 18, comma primo.

NOTE

Articolo sostituito dalla normativa sopravvenuta in tema di praticantato.

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