Per poter accogliere nel proprio studio, quale dominus, uno o più tirocinanti (ma comunque al massimo tre, salva espressa autorizzazione del proprio COA ad un numero maggiore: art. 41, co. 10, L. n. 247/2012), l’avvocato deve:
- essere iscritto all’albo da almeno 5 anni (art. 41, co. 6, lett. a, L. n. 247/2012)
- essere in regola con l’obbligo di formazione continua (art. 25, co. 7, Reg. CNF n. 6/2014)