Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la sanzione disciplinare comminata dal CDD va proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione disciplinare completa di motivazione (art. 61 L. n. 247/2012 e artt. 31 e 33 Reg. CNF n. 2/2014).
Il deposito dell’impugnazione non deve necessariamente compiersi di persona, ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale (CNF n. 104/2012, CNF n. 102/2012): in tal caso, ai fini della tempestività del ricorso, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (CNF n. 227/2020, CNF n. 50/2020).
Peraltro, in mancanza di notifica della decisione disciplinare del CDD, il ricorso può essere proposto in ogni tempo, giacché quivi non trova applicazione il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione ex art. 327 cpc, che si riferisce infatti ai provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale e non amministrativa (Cass. n. 11564/2011).
Il mancato rispetto del termine decadenziale comporta l’inammissibilità del gravame, fatta salva la rimessione in termini ex art. 153 cpc ove ne ricorrano i relativi presupposti di Legge (Cass. SS.UU. n. 19653/2018, CNF n. 72/2018), con conseguente stabilizzazione della decisione impugnata, la quale non può essere trattata nel merito (CNF n. 188/2022, CNF n. 185/2022).