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Illeciti disciplinari
Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita

- Commi 1 e 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Commi 3 e 4:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

- Commi 5 e 6:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione



Violazione:

- Commi 1, 3 e 5:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione

- Commi 2 e 4:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni


Violazione:

- Commi 1 e 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Commi 3 e 4:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:

- commi da 1 a 5:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Commi da 6 a 8:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

- Qualora la violazione attenga al segreto professionale:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione



Violazione:

- Commi da 1 a 5:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

- Commi da 6 a 8:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni



Violazione:

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

- Commi 2 e 4:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni

- Comma 3:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione



Violazione:

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione

- Comma 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni

- Comma 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Titolo III – Rapporti con i colleghi

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)


Violazione:

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)


Violazione:
Titolo IV – Doveri dell'avvocato nel processo

- Commi da 1 a 6:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 7:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:

- Commi 1, 2 e 4:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 3:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Commi 2 e 3:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni



Violazione:

- Commi 1 - 5:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione

- Comma 6:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:

- Comma 1:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni

- Commi 3, 4 e 7:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni

- Commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni


Violazione:

- Commi 1 e 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Commi 3 e 4:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:

- Commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni

- Comma 2:

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni



Violazione:

- Commi 1 e 2

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

- Commi 3, 4 e 5

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni



Violazione:
Titolo V – Rapporti con terzi e controparti
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno


Violazione:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)


Violazione:

- Commi 1 e 4

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni

- Commi 2, 3 e 5

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione



Violazione:
Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi

- Comma 1

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

- Commi da 2 a 4

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)



Violazione:

- Commi 1, 2, 3, 5 e 6

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 4

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:

- Comma 1

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 2

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:

- Comma 1

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla censura Sospensione da 2 a 6 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni

- Comma 2

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione

- Comma 3

Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno



Violazione:
* * *
Criteri di commisurazione

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante

Normativa correlata: art. 21 cdf.

Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

NOTA

I criteri previsti dall'art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione nei casi "meno gravi" e in quelli "più gravi" (art. 22 cdf), ma non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico, e sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione all'incolpato (Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021).


attenuante aggravante
Questioni preliminari e pregiudiziali

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la sanzione disciplinare comminata dal CDD va proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione disciplinare completa di motivazione (art. 61 L. n. 247/2012 e artt. 31 e 33 Reg. CNF n. 2/2014).

Il deposito dell’impugnazione non deve necessariamente compiersi di persona, ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale (CNF n. 104/2012, CNF n. 102/2012): in tal caso, ai fini della tempestività del ricorso, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (CNF n. 227/2020, CNF n. 50/2020).

Peraltro, in mancanza di notifica della decisione disciplinare del CDD, il ricorso può essere proposto in ogni tempo, giacché quivi non trova applicazione il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione ex art. 327 cpc, che si riferisce infatti ai provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale e non amministrativa (Cass. n. 11564/2011).

Il mancato rispetto del termine decadenziale comporta l’inammissibilità del gravame, fatta salva la rimessione in termini ex art. 153 cpc ove ne ricorrano i relativi presupposti di Legge (Cass. SS.UU. n. 19653/2018, CNF n. 72/2018), con conseguente stabilizzazione della decisione impugnata, la quale non può essere trattata nel merito (CNF n. 188/2022, CNF n. 185/2022).


Il decesso dell’incolpato nelle more del procedimento disciplinare preclude all’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda e determina l’estinzione del procedimento stesso per cessata materia del contendere (CNF n. 140/2022, CNF n. 136/2022).


In deroga alla disciplina generale, il ricorso al Consiglio Nazionale Forense (e alla Suprema Corte in materia disciplinare) può essere proposto in proprio anche da un avvocato non cassazionista ex art. 67 R.D. n. 37/1934 (Cass. n. 3396/2008, Cass. n. 6765/2003), purché iscritto all’albo e dotato di jus postulandi, ovvero non sospeso o radiato dall’albo con provvedimento già esecutivo al momento della proposizione del ricorso, essendo in tal caso necessaria l’assistenza tecnica di un difensore iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori munito di procura speciale, a pena di inammissibilità dell’impugnazione (Cass. 31570/2021, CNF n. 187/2022), giacché la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio (Cass. n. 10414/2017).


È inammissibile l'impugnazione, non pure sottoscritta dall’incolpato munito di jus postulandi, allorché originariamente proposta a mezzo avvocato non cassazionista, giacché la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc opera limitatamente al caso di ricorso proposto mediante difensore abilitato alle giurisdizioni superiori (privo di procura speciale) (Cass. n. 10414/2017, CNF n. 189/2022).


La rinuncia all'impugnazione (la quale non richiede accettazione da parte dell'appellato) comporta l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, con conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD (cfr., per tutte, CNF n. 187/2022).


La cancellazione dell'incolpato dall'albo o registro comporta l'estinzione del procedimento disciplinare per il venir meno della potestas judicandi, con conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD (CNF n. 182/2022, CNF n. 159/2022).


L'interesse ad impugnare una decisione disciplinare o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del ricorso possa derivare alla parte che propone il gravame e si ricollega, pertanto, all'aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. Conseguentemente, è inammissibile l'impugnazione da parte dell'incolpato prosciolto, che riguardi la motivazione della assoluzione (CNF n. 235/2015, CNF n. 144/2015, CNF n. 113/2012, CNF n. 3/2012).


I provvedimenti impugnabili avanti al Consiglio Nazionale Forense costituiscono un numerus clausus (per tutte, CNF n. 6/2017), quindi è inammissibile l'impugnazione avente ad oggetto le delibere di apertura del procedimento disciplinare (CNF n. 111/2021), di approvazione del capo di incolpazione (CNF n. 105/2021), di costituzione della sezione disciplinare (CNF n. 119/2019), di nomina del Consigliere Istruttore (CNF n. 71/2019), di sostituzione di un Consigliere della Sezione Disciplinare (CNF n. 26/2022), ecc.


Ai sensi dell'art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall'art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), il ricorso al Consiglio Nazionale Forense va depositato (non direttamente al giudice del gravame ma) presso la segreteria del Consiglio territoriale competente, al fine di consentire (ex art. 35 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014) all'organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD (CNF n. 261/2022, CNF n. 145/2022, nonché CNF n. 20/2022).


La legittimazione a proporre ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure a soggetti diversi, tra cui l'esponente (CNF n. 203/2022, CNF n. 138/2022, CNF n. 125/2022).


La prescrizione dell'azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012, già art. 51 R.D.L. n. 1578/1933) è rilevabile anche d'ufficio (CNF n. 160/2022) e comporta l'annullamento della sanzione disciplinare comminata dal CDD, con conseguente proscioglimento dell'incolpato (CNF n. 160/2022).