Uno degli elementi essenziali della professione forense è la comunicazione all’avvocato di informazioni riservate che il cliente, non rivelerebbe a nessun altro – le informazioni più intime o i segreti commerciali più preziosi – e che l’avvocato debba riceverle in via riservata. Senza la certezza della riservatezza non può esservi fiducia. La Carta sottolinea la duplice natura di tale principio – il rispetto della riservatezza non è soltanto un dovere dell’avvocato, ma anche un diritto fondamentale del cliente. Le norme in materia di segreto professionale vietano di utilizzare le comunicazioni intercorse tra avvocato e cliente contro quest’ultimo. In alcuni sistemi giuridici, il diritto alla riservatezza è considerato esclusivamente a favore del cliente, mentre in altri il segreto professionale può anche imporre all’avvocato di mantenere riservate, nei confronti del cliente, le comunicazioni riservate ricevute dall’avvocato della parte avversa. Tale principio (b) racchiude tutti quelli relativi al segreto professionale, alla riservatezza e al divieto di rivelare, anche al cliente, le comunicazioni riservate tra avvocati. L’obbligo di riservatezza dell’avvocato verso il cliente permane anche dopo la cessazione del mandato.