Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l’avvocato deve evitare i conflitti d’interesse. Pertanto, un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l’avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l’avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d’interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell’incarico, l’avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza (b), indipendenza (b) e lealtà (e).