[Carta fondamentale CCBE] Principio D: dignità, onorabilità e probità

Per poter esercitare in maniera corretta la professione, l’avvocato deve mostrarsi degno di fiducia, fiducia che trova conforto nell’appartenenza a una professione improntata al decoro; da ciò deriva che egli non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati. Questo non significa che l’avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull’avvocatura. Una condotta indegna può comportare l’applicazione di sanzioni che possono arrivare, nei casi più gravi, alla radiazione.

Note:

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