[CCBE] Art. 1.1 Codice deontologico europeo

La funzione dell’avvocato.

In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato svolge un ruolo di primo piano.

Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell’ambito della legge.

L’avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà. L’avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa del proprio cliente ma anche di essere il suo consigliere. Il rispetto della funzione professionale dell’avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica.

La funzione dell’avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra loro contraddittori), verso:
-il cliente;
-i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l’avvocato assiste o rappresenta il cliente;
-l’avvocatura in generale e ogni collega in particolare;
-il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri nella società.

Memorandum CCBE

La Dichiarazione di Perugia, adottata dal CCBE nel 1977, enuncia i principi deontologici fondamentali applicabili agli avvocati della Comunità europea. Le disposizioni dell’articolo 1.1 ribadiscono quanto affermato nella Dichiarazione di Perugia in merito alla funzione dell’avvocato nella società, atto che costituisce la base delle norme che disciplinano lo svolgimento di tale funzione.

Note

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