[CCBE] Art. 1.2 Codice deontologico europeo

La natura delle norme deontologiche

1.2.1. Le norme deontologiche sono volte a garantire, attraverso la loro libera accettazione da parte di coloro ai quali esse si applicano, il corretto espletamento da parte dell’avvocato della sua funzione, riconosciuta come indispensabile per il buon funzionamento di tutta la società umana. Il mancato rispetto di tali norme da parte dell’avvocato può dar luogo a sanzioni disciplinari.

1.2.2. Ogni ordine forense ha proprie norme specifiche, che sono il frutto delle sue tradizioni. Tali norme sono adattate in funzione dell’organizzazione e del settore di attività dell’avvocatura nell’ambito dello Stato membro in questione, nonché delle procedure giudiziarie e amministrative e della legislazione nazionale. Non è possibile né auspicabile estrapolarle dal loro contesto né cercare di generalizzare norme che non possono essere generalizzate.

Le norme specifiche di ogni ordine forense si riferiscono tuttavia ai medesimi valori e rivelano spesso una base comune.

Memorandum CCBE

Tali disposizioni ribadiscono sostanzialmente le spiegazioni della Dichiarazione di Perugia in merito alla natura delle norme deontologiche e mostrano come le norme particolari, pur dipendendo da specifiche situazioni locali, siano comunque basate su valori comuni.

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