[CCBE] Art. 1.3 Codice deontologico europeo

Le finalità del Codice

1.3.1. La progressiva integrazione dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nonché l’intensificazione delle attività transnazionali degli avvocati nell’ambito dello Spazio economico europeo hanno reso necessario, nell’interesse pubblico, definire regole uniformi applicabili a tutti gli avvocati dello Spazio economico europeo nell’ambito delle loro attività transnazionali, indipendentemente dall’ordine o dall’associazione giuridica di appartenenza. La definizione di tali norme ha essenzialmente come fine quello di attenuare le difficoltà dovute all’applicazione di una doppia deontologia, come previsto in particolare dagli articoli 4 e 7.2 della direttiva 77/249/CEE e dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 98/5/CE.

1.3.2. Le organizzazioni rappresentative dell’avvocatura, riunite in seno al CCBE, auspicano che le norme di seguito codificate:

  • siano riconosciute fin d’ora come espressione del consenso di tutti gli ordini e le associazioni giuridiche dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo;
  • siano rese applicabili quanto prima, in conformità con le procedure dei singoli Stati o del SEE, alle attività transnazionali effettuate dagli avvocati nell’ambito dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo;
  • siano tenute in considerazione in sede di revisione delle norme deontologiche nazionali in vista della progressiva armonizzazione con le stesse.
    Esse inoltre esprimono l’auspicio che, nei limiti del possibile, le norme deontologiche dei singoli Stati siano interpretate e applicate in conformità a quelle del presente Codice.

Quando le norme del presente Codice saranno state rese applicabili alle attività transnazionali, gli avvocati rimarranno soggetti alle norme dell’ordine forense di appartenenza, nella misura in cui queste ultime siano conformi a quelle del presente Codice.

Memorandum CCBE

Le disposizioni di questo articolo illustrano l’evoluzione dei principi della Dichiarazione di Perugia in un Codice Deontologico valido in tutta l’Unione europea, nello Spazio economico europeo e nella Confederazione svizzera e nei paesi membri associati e osservatori del CCBE, con particolare riguardo alle loro attività transnazionali (come definite all’articolo 1.5). Le disposizioni dell’articolo 1.3.2 rispecchiano gli intenti del CCBE riguardo alle disposizioni rilevanti del Codice.

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