[CCBE] Art. 1.5 Codice deontologico europeo

Ambito di applicazione oggettivo

Fatta salva la ricerca di un’armonizzazione progressiva delle norme deontologiche applicabili in ambito nazionale, le norme seguenti si applicheranno alle attività transnazionali effettuate dagli avvocati all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività transnazionale si intende:
a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato membro;
b) le attività professionali svolte da un avvocato in un altro Stato membro, indipendentemente dalla sua presenza in tale Stato.

Memorandum CCBE

Le regole del Codice si applicano direttamente alle “attività transnazionali” degli avvocati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera nonché dei paesi membri associati e osservatori del CCBE – v. il precedente articolo 1.4 e la definizione di “Stato membro” nell’articolo 1.6. (v. nell’articolo 1.4 la possibile estensione in futuro agli avvocati di altri paesi.) La definizione di attività transnazionali comprende ad esempio:

  • i rapporti all’interno dello stato A, anche su questioni di diritto interno, tra un avvocato dello Stato A e uno dello Stato B;
  • tutte le attività svolte da un avvocato dello Stato A nello Stato B, anche se solo sotto forma di comunicazioni inviate dallo Stato A allo Stato B.

Sono esclusi invece i rapporti intercorrenti tra avvocati dello Stato A, all’interno di quest’ultimo, su questioni riguardanti lo Stato B, se nessuna delle loro attività professionali si svolge in tale ultimo Stato.

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