[CCBE] Art. 2.1 Codice deontologico europeo

Indipendenza

2.1.1. I numerosi obblighi a carico dell’avvocato rendono necessaria la sua assoluta indipendenza da qualsiasi pressione e in particolare da quelle esercitate da suoi interessi personali o da influenze esterne. Questa indipendenza è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto l’imparzialità del giudice. L’avvocato deve pertanto impedire ogni attentato alla propria indipendenza e fare attenzione a non venir meno alle norme deontologiche per compiacere i clienti, i giudici o terzi.

2.1.2. Tale indipendenza è necessaria per l’attività giuridica come per quella giudiziaria. I consigli dati da un avvocato al proprio cliente non hanno valore se sono impartiti per compiacerlo, per interesse personale o sotto l’effetto di una pressione esterna.

Memorandum CCBE

Tale disposizione ribadisce il principio generale stabilito dalla Dichiarazione di Perugia.

Note

Dovere di indipendenza

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