[CCBE] Art. 2.2 Codice deontologico europeo

Fiducia e integrità morale

I rapporti di fiducia possono esistere solo non vi sono dubbi sull’onorabilità, l’onestà e l’integrità dell’avvocato. Per un avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.

Memorandum CCBE

Anche questa disposizione ribadisce un principio generale espresso dalla Dichiarazione di Perugia.

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