[CCBE] Art. 2.3 Codice deontologico europeo

Segreto professionale 2.3.1. È nella natura stessa della funzione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario [...]

Contenuti riservati agli utenti registrati: crea un account, oppure effettua il login.