Segreto professionale
2.3.1. È nella natura stessa della funzione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell’avvocato.
L’obbligo dell’avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell’amministrazione della giustizia che quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.
2.3.2. L’avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell’ambito della sua attività professionale.
2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.
2.3.4. L’avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell’esercizio della sua attività professionale.
Memorandum CCBE
Il comma 2.3.1 di questo articolo ribadisce i principi generali stabiliti dalla Dichiarazione di Perugia e riconosciuti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa AM&S (157/79). Inoltre nei commi da 2.3.2 a 4 viene elaborata una norma specifica relativa alla tutela della riservatezza. Il comma 2.3.2 contiene la norma fondamentale. Il comma 2.3.3 conferma che tale obbligo dell’avvocato permane anche dopo che egli ha cessato di rappresentare il cliente. Il comma 2.3.4 conferma che l’avvocato non deve solo rispettare l’obbligo di riservatezza, ma deve anche esigere che tutti coloro che lavorano nel suo studio facciano altrettanto.