[CCBE] Art. 2.4 Codice deontologico europeo

Rispetto della deontologia di altri ordini forensi

Gli avvocati che compiono attività transnazionali devono rispettare le norme deontologiche dello Stato membro ospitante; e devono quindi informarsi sulle norme deontologiche alle quali sono soggetti nell’esercizio di tali attività.

Le organizzazioni che fanno parte del CCBE sono tenute a depositare i loro Codici Deontologici presso la segreteria del CCBE, affinché tutti gli avvocati possano ottenerne copia.

Memorandum CCBE

L’articolo 4 della Direttiva sulla libera prestazione dei servizi conferma le norme che devono essere rispettate dagli avvocati di uno Stato membro che presti le proprie attività in via occasionale o provvisoria in un altro Stato membro, in virtù dell’articolo 49 del Trattato CE, ossia:

(a) le attività di rappresentanza e difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche dovranno essere esercitate in ogni Stato membro ospitante attenendosi alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in tale Stato, escludendo tuttavia ogni obbligo di residenza o di iscrizione ad un’organizzazione professionale in quello Stato;
(b) nell’esercizio delle predette attività l’avvocato deve rispettare le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi a cui è soggetto nello Stato membro di provenienza;
(c) quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, si intendono per “regole professionali dello Stato membro ospitante” le regole professionali dei “solicitors”, nel caso in cui dette attività non siano riservate ai “barristers” o agli “advocates”. In caso contrario, si applicano le regole professionali applicabili a questi ultimi.
Tuttavia, i “barristers” provenienti dall’Irlanda sono sempre soggetti alle regole professionali dei “barristers” o degli “advocates” del Regno Unito.
Quando tali attività sono esercitate in Irlanda, si intende per “regole professionali dello Stato membro ospitante” le regole professionali dei “barristers” quando esse disciplinano l’esposizione orale della causa davanti alla corte. In tutti gli altri casi sono applicabili le regole professionali dei “solicitors”. Tuttavia, i “barristers” e gli “advocates” provenienti dal Regno Unito sono sempre soggetti alle regole professionali dei “barristers” originari dell’Irlanda;
(d) per quanto riguarda l’esercizio di attività diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (a), l’avvocato resta soggetto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza, fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro origine, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare quelle riguardanti l’incompatibilità tra l’esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in quello Stato, il segreto professionale, i rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrastanti e la pubblicità. Tali norme possono essere applicate solo qualora possano essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia oggettivamente giustificata per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità.

La Direttiva sulla libera circolazione degli avvocati contiene le norme relative alle regole che un avvocato di uno Stato membro, che esercita in via permanente in un altro Stato membro in virtù dell’articolo 43 del Trattato CE, è tenuto a rispettare, ossia:
(a) indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche a cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine è soggetto alle stesse regole deontologiche a cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che egli esercita nel territorio di detto Stato (articolo 6.1);
(b) lo Stato membro ospitante può imporre all’avvocato, che esercita con il proprio titolo professionale di origine, l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità professionale o l’obbligo di iscriversi ad un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate sul suo territorio. L’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è tuttavia dispensato dall’osservanza di tale obbligo qualora dimostri di avere stipulato un’assicurazione o di essere coperto da una garanzia secondo la normativa dello Stato membro di origine, purché le modalità e le estensioni delle coperture siano equivalenti. Qualora l’equivalenza sia solo parziale, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che l’interessato stipuli un’assicurazione o una garanzia complementare per coprire gli elementi che non risultino già coperti dall’assicurazione o dalla garanzia stipulata secondo la normativa dello Stato membro d’origine (articolo 6.3); e
(c) L’avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un’associazione o società di avvocati o di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante consenta tale esercizio agli avvocati iscritti con il titolo professionale rilasciato da tale Stato (articolo 8).

Nei casi non disciplinati da una di tali Direttive, o non compresi nelle esigenze in esse trattate, l’obbligo di rispettare le regole degli altri ordini forensi, imposto agli avvocati dal diritto comunitario, si basa sull’interpretazione di altre norme, come la Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE). Uno degli scopi principali del Codice è ridurre al minimo, e se possibile eliminare del tutto, i problemi che potrebbero nascere dalla “doppia deontologia”, ossia dall’applicazione ad una determinata situazione di una pluralità di normative nazionali eventualmente in conflitto tra loro (v. articolo 1.3.1).

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