[CCBE] Art. 2.6 Codice deontologico europeo

Pubblicità personale 2.6.1. Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione. 2.6.2. La pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi [...]

Contenuti riservati agli utenti registrati: crea un account, oppure effettua il login.