Pubblicità personale
2.6.1. Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione.
2.6.2. La pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi di comunicazione di massa quali stampa, radio, televisione, comunicazioni commerciali elettroniche o con altre modalità, è consentita nella misura in cui avvenga in conformità al disposto dell’articolo 2.6.1.
Memorandum CCBE
L’espressione “pubblicità personale” si riferisce sia alla pubblicità diffusa dagli studi legali che a quella effettuata dai singoli avvocati, entrambe diverse dalla pubblicità collettiva organizzata dagli ordini forensi per la generalità dei loro iscritti. Le regole che disciplinano la pubblicità personale da parte degli avvocati variano notevolmente tra i diversi Stati membri. L’articolo 2.6 stabilisce con chiarezza che non vi sono obiezioni sostanziali alla diffusione di una pubblicità personale durante l’esercizio della professione a livello transnazionale. Tuttavia gli avvocati sono soggetti non solo ai divieti e alle limitazioni previsti dalle norme professionali vigenti nei rispettivi Stati di origine, ma anche a quelli previsti dallo Stato ospitante e vincolanti per gli avvocati in virtù della Direttiva sulla libera prestazione dei loro servizi o della Direttiva sulla loro libertà di stabilimento.