Limitazione di responsabilità dell’avvocato nei confronti del cliente
Nella misura in cui il diritto dello Stato membro di Provenienza e dello Stato membro ospitante lo consentano, l’avvocato può limitare la sua responsabilità verso il cliente secondo le regole professionali alle quali è soggetto.
Memorandum CCBE
Questa disposizione chiarisce che non vi sono obiezioni sostanziali alla limitazione di responsabilità – prevista contrattualmente o tramite ricorso a società a responsabilità limitata – degli avvocati verso i loro clienti nello svolgimento di attività transnazionali; tuttavia, essa sottolinea che tale limitazione è ammessa solo se la legge e le norme deontologiche vigenti lo consentono, mentre in alcuni paesi la legge o le norme professionali vietano o pongono restrizioni a tale limitazione di responsabilità.