Inizio e cessazione dei rapporti con il cliente
3.1.1. L’avvocato può agire solo su mandato del suo cliente, salvo che il mandato gli sia stato conferito da un altro avvocato che rappresenta il cliente o sia stato designato d’ufficio.
L’avvocato deve fare il possibile, nei limiti della ragionevolezza, per accertare l’identità, la competenza e i poteri della persona o dell’ente che gli ha conferito il mandato, qualora, in base a circostanze specifiche, risultino incerti identità, competenza e poteri.
3.1.2. L’avvocato deve consigliare e difendere il cliente tempestivamente, coscienziosamente e diligentemente. Egli assume personalmente la responsabilità dell’incarico che gli è stato affidato e deve informare il cliente del relativo andamento.
3.1.3. L’avvocato non può accettare un incarico qualora sappia o debba sapere di non avere la competenza necessaria per occuparsene, salvo qualora collabori con un altro avvocato che abbia tale competenza.
L’avvocato non può accettare un incarico se, tenuto conto dei suoi altri impregni, non è in condizione di occuparsene tempestivamente.
3.1.4. Un avvocato non può esercitare il diritto di rinunciare ad un mandato in circostanze che metterebbero il cliente nell’impossibilità di trovare un altro legale in tempo utile.
Memorandum CCBE
Le disposizioni di cui all’articolo 3.1.1 sono volte a fare in modo che il rapporto tra cliente e avvocato possa essere costituito e mantenuto e che l’avvocato riceva effettivamente direttive dal cliente, anche se queste potranno essere trasmesse tramite un intermediario debitamente autorizzato. È compito dell’avvocato accertare i poteri dell’intermediario e la volontà del cliente.
L’articolo 3.1.2 disciplina le modalità con cui l’avvocato deve esercitare i propri compiti. La disposizione secondo cui l’avvocato risponderà personalmente dell’adempimento delle istruzioni impartitegli significa che l’avvocato non può liberarsi da responsabilità delegandola ad altri. Questa norma non impedisce all’avvocato di cercare di limitare la sua responsabilità legale, purché tale limitazione sia consentita dalla legge o dalle norme professionali – v. articolo 2.8.
L’articolo 3.1.3 stabilisce un principio di particolare rilevanza nelle attività transnazionali. Per esempio, un avvocato, incaricato di gestire una controversia per conto di un avvocato o di un cliente di un altro stato, potrebbe non conoscere adeguatamente la legge o le procedure applicabili; si pensi anche al caso di un avvocato incaricato di occuparsi di una questione attinente al diritto di un altro Stato, che egli non conosce adeguatamente.
Gli avvocati, in generale, hanno il diritto di rifiutare un incarico prima di accettarlo; una volta accettatolo, secondo l’articolo 3.1.4 essi sono tenuti a non abbandonarlo senza essersi prima assicurati che gli interessi del cliente saranno tutelati.