[CCBE] Art. 3.2 Codice deontologico europeo

Conflitto di interessi

3.2.1. L’avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia qualora vi sia un conflitto, o il serio rischio di un conflitto, tra gli interessi di tali clienti.

3.2.2. L’avvocato non può occuparsi degli affari di due o di tutti i clienti coinvolti qualora intervenga tra loro un conflitto di interessi o vi sia il rischio di violazione del segreto professionale o di compromissione della propria indipendenza.

3.2.3. L’avvocato non può accettare un incarico da un nuovo cliente qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari del precedente cliente da parte dell’avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio.

3.2.4. Qualora degli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. si applicheranno all’ente nel suo complesso e a tutti i suoi componenti.

Memorandum CCBE

Le disposizioni dell’articolo 3.2.1 non impediscono ad un avvocato di rappresentare due o più clienti nella stessa controversia, purché i loro interessi non siano in conflitto e che non vi sia un grave rischio che tale conflitto si verifichi. Qualora un avvocato stia già rappresentando due o più clienti, e successivamente intervenga un conflitto d’interessi tra gli stessi o vi sia il rischio di violazione degli obblighi di riservatezza o si verifichino altre circostanze che possano inficiare l’indipendenza dell’avvocato, egli dovrà rinunciare alla rappresentanza di tutti i clienti interessati.

Potrebbero tuttavia sussistere dei casi in cui, verificatisi disaccordi tra due o più clienti rappresentati dallo stesso avvocato, potrebbe essere opportuno che l’avvocato cerchi di comporre tali controversie in veste di mediatore. In tal caso, starà all’avvocato valutare se il conflitto di interessi sia tale da imporgli di cessare di rappresentare quei clienti; in caso contrario, l’avvocato potrà valutare se sia opportuno spiegare la situazione ai clienti, ottenere il loro consenso e tentare di risolvere la controversia in veste di mediatore. Se tale tentativo di mediazione dovesse fallire, l’avvocato dovrà rinunciare a rappresentare tutti clienti interessati.

L’articolo 3.2.4 estende l’applicazione delle precedenti disposizioni agli avvocati che esercitino in forma associata o di studio legale. Per esempio, qualora vi sia un conflitto d’interessi tra due clienti di uno studio legale, quest’ultimo dovrà astenersi dal continuare a rappresentare tali clienti, anche se ogni cliente è seguito da avvocati diversi. Peraltro, eccezionalmente, i barrister inglesi che esercitano la loro attività nelle associazioni denominate ”chambers” possono agire individualmente per conto di clienti con interessi contrastanti.

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