Patto di quota lite
3.3.1. L’avvocato non può stabilire i propri onorari sulla base di un patto di quota lite.
3.3.2. II patto di quota lite è un accordo concluso tra avvocato e cliente prima della conclusione definitiva di un incarico a lui affidato in virtù del quale il cliente si obbliga a corrispondere all’avvocato una parte dei proventi della controversia sotto forma di una somma di denaro o di altri beni o titoli.
3.3.3. Non costituisce patto di quota lite l’accordo in base al quale si preveda che l’onorario sia stabilito in funzione del valore della causa per la quale è stato conferito il mandato all’avvocato, se tale valore corrisponde a una tariffa ufficiale o è consentito dall’autorità competente da cui dipende l’avvocato.
Memorandum CCBE
Tali disposizioni riflettono la posizione comune a tutti gli Stati membri, secondo cui un accordo non soggetto alla regolamentazione degli onorari proporzionali (patto di quota lite) è in contrasto con la corretta amministrazione della giustizia, perché incoraggia i contenziosi a fini speculativi e potrebbe dare adito ad abusi. Tuttavia tali disposizioni non intendono impedire la permanenza in vigore o la conclusione i accordi che prevedano il pagamento degli avvocati in funzione dei risultati ottenuti o solo se la causa o la controversia si concluderanno con successo, purché che tali accordi siano soggetti a regolamentazione o a controlli che garantiscano la tutela del cliente e la corretta amministrazione della giustizia.