[CCBE] Art. 3.4 Codice deontologico europeo

Determinazione degli onorari

L’avvocato deve informare il proprio cliente di tutto quanto da lui richiesto a titolo di onorari; l’ammontare degli onorari deve essere equo e motivato, e deve essere conforme alla legge e alle norme deontologiche a cui l’avvocato è soggetto.

Memorandum CCBE

L’articolo 3.4 pone tre obblighi: un principio generale che impone all’avvocato di comunicare al cliente gli onorari, il requisito che essi siano di importo ragionevole ed equo, e l’obbligo di rispettare la legge e le regole deontologiche.
In molti Stati membri tali principi sono soggetti alla legge e alle norme deontologiche nazionali nonché al controllo dell’ordine forense o di altre autorità. Nelle fattispecie disciplinate dalla Direttiva sulla libera circolazione degli avvocati, qualora un avvocato sia soggetto sia alle norme dello Stato membro ospitante sia a quelle dello Stato membro di provenienza, i criteri di calcolo degli onorari dovranno rispettare entrambe le normative.

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