[CCBE] Art. 3.5 Codice deontologico europeo

Acconti su onorari e spese

Qualora l’avvocato richieda il pagamento di un acconto sulle spese o sugli onorari, tali somme non potranno eccedere una stima ragionevole degli onorari, delle spese e degli esborsi che saranno probabilmente sostenuti per l’incarico.

In caso di mancato pagamento dell’acconto richiesto, l’avvocato può rimettere il mandato o rinunciarvi, fermo restando l’obbligo di rispettare il disposto dell’art. 3.1.4.

Memorandum CCBE

L’articolo 3.5 stabilisce che un avvocato può chiedere il pagamento di acconti sugli onorari e spese, ma vi pone un limite basato sulla ragionevole stima del loro ammontare. V. anche l’articolo 3.1.4 in merito al diritto di recesso.

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