Divisione degli onorari con persone che non sono avvocati
3.6.1. È fatto divieto ad un avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato, salvo qualora l’associazione tra l’avvocato e tale altra persona sia consentita dalla legge e dalle norme deontologiche a cui tale avvocato è soggetto.
3.6.2. L’articolo 3.6.1. non si applica alle somme o ai corrispettivi versati dall’avvocato agli eredi di un collega defunto o ad un collega che abbia smesso di esercitare la professione quale corrispettivo della presentazione dei propri ex clienti.
Memorandum CCBE
In alcuni Stati membri gli avvocati possono associarsi ad altri professionisti, anche non operanti nel campo del diritto. Le disposizioni di cui all’articolo 3.6.1 non sono volte a impedire la ripartizione degli onorari nell’ambito di tali forme associative autorizzate, né tra avvocati soggetti al presente Codice (v. più sopra l’articolo 1.4) con altri “avvocati”, ad esempio di Stati non membri, o con altri giuristi degli Stati membri, come ad esempio i notai.