[CCBE] Art. 3.7 Codice deontologico europeo

Costo delle cause e ammissione al gratuito patrocinio

3.7.1. L’avvocato deve sempre cercare di trovare per la causa del cliente una soluzione proporzionata al costo e deve consigliarlo al momento opportuno sulla convenienza di cercare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di composizione delle controversie.

3.7.2. L’avvocato è tenuto ad informare il cliente se questi ha diritto di usufruire del gratuito patrocinio.

Memorandum CCBE

L’articolo 3.7.1 sottolinea l’importanza di tentare di risolvere le controversie con il minor costo per il cliente e di consigliarlo in merito alla possibilità di trovare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’articolo 3.7.2 impone agli avvocati di informare i clienti della possibilità di ottenere il gratuito patrocinio1. Le disposizioni sulla possibilità di ottenere il gratuito patrocinio2 variano notevolmente tra i vari Stati membri. Se svolge attività transnazionali, un avvocato deve tenere conto del fatto che le leggi di un altro paese possono essere diverse da quelle con le quali ha familiarità.

Note

  1. Il riferimento deve correttamente intendersi fatto al “patrocinio a spese dello Stato” (ndr). ↩︎
  2. V. nota precedente. ↩︎

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