[CCBE] Art. 3.8 Codice deontologico europeo

Fondi dei clienti

3.8.1. L’avvocato che detiene fondi per conto dei suoi clienti o di terzi (di seguito, i “fondi dei clienti”) è tenuto a depositarli in un conto aperto presso una banca o un istituto di credito autorizzato e soggetto al controllo delle autorità competenti (di seguito, il “conto terzi”). Il conto terzi deve essere tenuto separato dagli altri conti dell’avvocato. Tutti i fondi dei clienti ricevuti dall’avvocato devono essere depositati in tale conto, salvo qualora il loro proprietario ne accetti la gestione con diverse modalità.

3.8.2. L’avvocato dovrà mantenere una contabilità esaustiva e precisa di tutte le operazioni effettuate con i fondi dei clienti, distinguendo i fondi dei clienti da quelli da lui altrimenti detenuti. Tale contabilità dovrà essere conservata per il periodo di tempo prescritto dalla normativa nazionale.

3.8.3. Il conto terzi non potrà avere saldo negativo, salvo che in circostanze eccezionali espressamente consentite dalla normativa nazionale o a causa degli oneri bancari indipendenti dalla volontà dell’avvocato. Tale conto non può essere concesso in garanzia o utilizzato a tal fine per nessuna ragione. Non vi potrà essere alcuna compensazione o accordo di unificazione o commistione tra un conto terzi e altri conti bancari, né i fondi dei clienti depositati in un conto terzi potranno essere utilizzati per rimborsare somme dovute dall’avvocato alla sua banca.

3.8.4. I fondi dei clienti devono essere trasferiti ai loro proprietari al più presto o alle condizioni da essi autorizzate.

3.8.5. L’avvocato non può trasferire fondi da un conto terzi ad uno proprio per il pagamento di anticipi sugli onorari o di spese senza averne prima informato il cliente per iscritto.

3.8.6. Le Autorità Competenti degli Stati membri potranno controllare ed esaminare, rispettando il segreto professionale a cui siano soggetti, i documenti relativi ai fondi dei clienti.

Memorandum CCBE

Le disposizioni dell’articolo 3.8 riproducono la raccomandazione adottata dal CCBE a Bruxelles a novembre 1985 sulla necessità di una regolamentazione minima che disciplini il controllo e l’utilizzo dei fondi dei clienti detenuti dagli avvocati operanti nella Comunità.
L’articolo 3.8 stabilisce i requisiti minimi da rispettare, senza peraltro interferire con le norme dei sistemi nazionali che stabiliscono un tutela maggiormente completa o stringente dei fondi dei clienti.
Gli avvocati che detengono fondi dei clienti, anche nel corso di attività transnazionali, debbono rispettare le regole del loro ordine forense di appartenenza. Gli avvocati debbono essere consapevoli dei problemi che sorgono quando le norme applicabili provengono da più Stati membri, soprattutto se un avvocato esercita in uno Stato membro ospitante in virtù della Direttiva sul libero stabilimento degli avvocati.

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