Assicurazione per la responsabilità civile professionale
3.9.1. L’avvocato deve essere assicurato per la responsabilità civile professionale in misura ragionevole, tenuto conto della natura e della portata dei rischi assunti.
3.9.2. Se ciò non fosse possibile, l’avvocato dovrà informare il cliente della situazione e delle sue conseguenze.
Memorandum CCBE
L’articolo 3.9.1 riporta una Raccomandazione, adottata anch’essa dal CCBE a Bruxelles nel novembre 1985, sulla necessità che tutti gli avvocati della Comunità siano assicurati contro i rischi della responsabilità professionale. L’articolo 3.9.2 riguarda i casi in cui non è possibile stipulare un’assicurazione in base all’articolo 3.9.1.