Principio del contraddittorio
L’avvocato deve in ogni circostanza rispettare il principio del contraddittorio durante i dibattimenti.
Memorandum CCBE
Questo articolo applica il principio generale secondo cui, nei dibattimenti in contraddittorio, un avvocato non deve cercare di ottenere un vantaggio ingiusto sulla parte avversa. L’avvocato non deve, per esempio, prendere contatti con il giudice di una controversia senza averne prima informato l’avvocato della parte avversa né esibire documenti, prove o memorie al giudice senza comunicarli in tempo utile all’avvocato della parte avversa, salvo qualora tali iniziative siano consentite dalle norme procedurali applicabili. Nella misura in cui ciò non sia vietato dalla legge, un avvocato non deve comunicare o produrre in giudizio proposte transattive relative alla causa formulate dalla parte avversa o dal suo avvocato senza l’espresso consenso di quest’ultimo (v. anche l’articolo 4.5).