[CCBE] Art. 4.4 Codice deontologico europeo

Informazioni false o fuorvianti

L’avvocato non potrà mai comunicare consapevolmente al giudice informazioni false o fuorvianti.

Memorandum CCBE

Questo articolo applica il principio secondo cui l’avvocato non può mai indurre consapevolmente in errore il giudice. Tale disposizione è necessaria per stabilire e mantenere la fiducia tra il giudice e l’avvocato.

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