[CCBE] Art. 5.1 Codice deontologico europeo

Colleganza

5.1.1. La colleganza impone rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell’interesse dei clienti e per evitare procedimenti inutili e ogni altra condotta che possa pregiudicare la reputazione dell’avvocatura; essa non deve mai far anteporre gli interessi dell’avvocatura a quelli del cliente.

5.1.2. L’avvocato riconosce ogni avvocato degli altri Stati membri come collega e deve comportarsi nei suoi confronti in maniera solidale e leale.

Memorandum CCBE

Le disposizioni di questo articolo, basate sulla Dichiarazione di Perugia, sottolineano che è nell’interesse generale che gli avvocati mantengano tra loro un rapporto di fiducia e collaborazione. Tuttavia, ciò non può essere utilizzato per giustificare una preminenza degli interessi della categoria su quelli della giustizia o dei clienti (v. anche l’articolo 2.7).

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