Collaborazione tra avvocati di Stati membri diversi
5.2.1. Ogni avvocato a cui si rivolga un collega di un altro Stato membro è tenuto ad astenersi dall’accettare un incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli dovrà aiutare il proprio collega a mettersi in contatto con un avvocato che sia in grado di svolgere l’incarico richiesto.
5.2.2. Quando avvocati di Stati membri diversi collaborano, essi dovranno tenere conto delle differenze eventualmente vigenti tra i rispettivi sistemi giuridici e tra le organizzazioni professionali, le competenze e gli obblighi professionali esistenti negli Stati membri in questione.
Memorandum CCBE
Questa disposizione sviluppa anche un principio espresso nella Dichiarazione di Perugia, al fine di evitare fraintendimenti nei rapporti tra avvocati di Stati membri diversi.