[CCBE] Art. 5.3 Codice deontologico europeo

Corrispondenza tra avvocati

5.3.1. L’avvocato che intende inviare a un collega di un altro Stato membro una comunicazione che desidera rimanga riservata o “con riserva di tutti i diritti” (“without prejudice”) dovrà esprimere chiaramente tale volontà al momento dell’invio della prima di tali comunicazioni.

5.3.2. Qualora il destinatario delle comunicazioni non sia in grado di garantirne la riservatezza o con riserva di tutti i diritti (“without prejudice”), dovrà informarne immediatamente il mittente.

Memorandum CCBE

In alcuni Stati membri, le comunicazioni tra avvocati (scritte o orali) sono considerate riservate. Questo significa che il contenuto di tali comunicazioni non può essere rivelato a terzi o ai clienti e che, di norma, esse non possono essere né inoltrate ai clienti né esibite in giudizio. In altri Stati membri le corrispondenze sono considerate riservate solo se ne è fatta richiesta nella lettera.

In altri Stati membri, infine, l’avvocato è tenuto a informare il cliente di tutte le comunicazioni attinenti alla causa inviate dagli avvocati di un’altra parte; l’indicazione del carattere riservato della lettera significa soltanto che il suo contenuto è riservato esclusivamente all’avvocato destinatario e al suo cliente e non può essere fatto valere da terzi.

In alcuni Stati, qualora un avvocato voglia indicare che una lettera è inviata per cercare una composizione amichevole e che non può essere esibita come prova, dovrà apporvi la dicitura “con riserva di tutti i diritti” o “salvis iuribus”.

Tali importanti differenze da un paese all’altro sono all’origine di molti malintesi. Per questo motivo gli avvocati devono essere particolarmente cauti negli scambi di corrispondenza a livello transnazionale.

Ogni qualvolta un avvocato voglia inviare una lettera riservata a un collega di un altro Stato membro, o desidera scrivergli “con riserva di tutti i diritti”, dovrà accertarsi che tale caratteristica della lettera possa essere accettata. Se un avvocato desidera che la sua corrispondenza resti riservata dovrà indicarlo chiaramente nella comunicazione o in una lettera di accompagnamento.

Un avvocato destinatario di tale comunicazione e che non sia in grado di rispettarne o di farne rispettare il carattere riservato, dovrà informarne immediatamente il collega, affinché la comunicazione non gli venga inviata. Qualora la comunicazione sia già stata ricevuta, il destinatario dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto o farvi riferimento in alcun modo; se la legge nazionale del destinatario gli impedisce di tenere questa condotta, egli dovrà informarne immediatamente il collega.

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