Onorari di presentazione
5.4.1. L’avvocato non può richiedere né accettare da un altro avvocato o da terzi onorari, commissioni o altri compensi per averlo raccomandato a un cliente o per averglielo inviato.
5.4.2. L’avvocato non può corrispondere a chicchessia onorari, commissioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
Memorandum CCBE
Questo articolo dispone che un avvocato non deve pagare né ricevere un compenso per la semplice presentazione di un cliente. Tale comportamento rischierebbe di violare il principio della libertà di scelta dell’avvocato da parte del cliente o l’interesse del cliente ad essere indirizzato verso il collega in grado di fornirgli il servizio migliore. Tale regola non impedisce i corretti accordi di ripartizione degli onorari tra avvocati (v. l’articolo 3.6 precedente).
In alcuni Stati membri, in certi casi si consente agli avvocati di accettare commissioni, purché: a) siano salvaguardati gli interessi del cliente; b) il cliente sia completamente informato; e c) il cliente abbia dato il suo consenso. In tal caso, la commissione trattenuta dall’avvocato costituisce parte della sua remunerazione per il servizio fornito al cliente e non rientra nell’ambito del divieto dei compensi per la presentazione di clienti, finalizzato a impedire le commissioni occulte.