Comunicazioni con la parte avversa
L’avvocato non può mettersi direttamente in contatto, in merito ad una determinata controversia, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che quest’ultimo sia d’accordo e fatto salvo l’obbligo di tenerlo informato.
Memorandum CCBE
La disposizione contenuta in questo articolo esplicita un principio generalmente accettato; essa intende salvaguardare la colleganza tra avvocati e impedire qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio ingiusto sul cliente di un altro avvocato.