[CCBE] Art. 5.5 Codice deontologico europeo

Comunicazioni con la parte avversa

L’avvocato non può mettersi direttamente in contatto, in merito ad una determinata controversia, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che quest’ultimo sia d’accordo e fatto salvo l’obbligo di tenerlo informato.

Memorandum CCBE

La disposizione contenuta in questo articolo esplicita un principio generalmente accettato; essa intende salvaguardare la colleganza tra avvocati e impedire qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio ingiusto sul cliente di un altro avvocato.

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