[CCBE] Art. 5.7 Codice deontologico europeo

Responsabilità pecuniaria

Nei rapporti professionali tra avvocati di ordini forensi di Stati membri diversi, l’avvocato che non si limiti a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente ma affidi un incarico o chieda un parere ad un corrispondente, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e degli esborsi dovuti al collega estero. Tuttavia gli avvocati interessati potranno, all’inizio dei loro rapporti, stipulare accordi specifici a tale riguardo. Inoltre l’avvocato può, in qualsiasi momento, limitare la propria responsabilità personale all’ammontare degli onorari, delle spese e degli esborsi concordati prima di comunicare al collega estero la decisione di non assumersi responsabilità per il futuro.

Memorandum CCBE

Le disposizioni di questo articolo riproducono sostanzialmente quelle espresse nella Dichiarazione di Perugia. Poiché i fraintendimenti sulla responsabilità pecuniaria sono molto frequenti tra avvocati di Stati membri diversi, è importante che un avvocato che desidera escludere o limitare la sua responsabilità personale nei confronti di un collega estero definisca con lui un accordo chiaro fin dall’inizio del rapporto.

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