Controversie tra avvocati di Stati membri diversi
5.9.1. Qualora un avvocato ritenga che un collega di un altro Stato membro abbia violato una norma deontologica, deve farglielo notare.
5.9.2. Qualora intervenga, tra avvocati di Stati membri diversi, una controversia personale di natura professionale, essi dovranno cercare di risolverla bonariamente.
5.9.3. Prima di agire in giudizio contro un collega di un altro Stato membro in relazione alle controversie di cui ai paragrafi 5.9.1 e 5.9.2 di cui sopra, l’avvocato dovrà informare gli ordini forensi da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di intervenire per comporre amichevolmente la controversia.
Memorandum CCBE
Gli avvocati hanno diritto di esercitare nei confronti dei colleghi di un altro Stato membro i rimedi giuridici previsti dalla legge. Ciononostante, qualora l’oggetto della vertenza sia la violazione di una norma deontologica o una controversia di natura professionale, è opportuno che prima di avvalersi di tali rimedi vengano esplorate tutte le possibilità di composizione amichevole, se necessario con l’aiuto degli ordini forensi interessati.