Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 1
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1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza1 dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.2

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 2 L. n. 247/2012 (Disciplina della professione di avvocato)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 8 L. n. 247/2012 (Impegno solenne)Preambolo cod.prev.

Note

  1. Correttezza dell’avvocato ↩︎
  2. Questo comma -qui ereditato dal Preambolo del previgente codice– troverebbe probabilmente miglior collocazione nell’art. 2 cdf, appunto rubricato “Norme deontologiche e ambito di applicazione”, a cui pertanto si rinvia per il relativo approfondimento. ↩︎

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