Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 11 | |
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1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 3.1 Codice deontologico europeo | Art. 11 cod.prev. (Dovere di difesa) |
Art. 35 cod.prev. (Rapporto di fiducia) |