Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 11
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1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.

2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 14 L. n. 247/2012 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)Art. 23 cdf (Conferimento dell’incarico)
Art. 3 co. 1 L. n. 247/2012 (Doveri e deontologia)Art. 26 cdf Adempimento del mandato)
Art. 32 cdf (Rinuncia al mandato)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 3.1 Codice deontologico europeoArt. 11 cod.prev. (Dovere di difesa)
Art. 35 cod.prev. (Rapporto di fiducia)

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