Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 13
Articolo precedenteArticolo successivo

1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo1 su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 6 L. n. 247/2012 (Segreto professionale)Art. 28 cdf (Riserbo e segreto professionale)
Normativa correlataNormativa previgente
Principio B della Carta fondamentale CCBEArt. 9 cod.prev. (Dovere di segretezza e riservatezza)

Note

  1. Riserbo e segreto professionale ↩︎

Approfondisci

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy