Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 13 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo1 su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte speciale |
Art. 6 L. n. 247/2012 (Segreto professionale) | Art. 28 cdf (Riserbo e segreto professionale) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Principio B della Carta fondamentale CCBE | Art. 9 cod.prev. (Dovere di segretezza e riservatezza) |