Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 17
Articolo precedenteArticolo successivo

1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.1

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.2

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale3.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 10 L. n. 247/2012 (Informazioni sull’esercizio della professione)Art. 35 cdf (Dovere di corretta informazione)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 2.6 Codice deontologico europeoArt. 17 cod.prev. (Informazioni sull’attività professionale)
Art. 17 bis cod.prev. (Modalità dell’informazione)

Note

  1. Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 10 co. 1 L. n. 247/2012. ↩︎
  2. Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 10 co. 2 L. n. 247/2012. ↩︎
  3. Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 10 co. 3 L. n. 247/2012. Inoltre, il “riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale” si ripete anche nell’art. 35 co. 1 cdf. ↩︎

Approfondisci

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy