Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 17 | |
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1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.1
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.2
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale3.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte speciale |
Art. 10 L. n. 247/2012 (Informazioni sull’esercizio della professione) | Art. 35 cdf (Dovere di corretta informazione) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 2.6 Codice deontologico europeo | Art. 17 cod.prev. (Informazioni sull’attività professionale) |
Art. 17 bis cod.prev. (Modalità dell’informazione) |
Note
- Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 10 co. 1 L. n. 247/2012. ↩︎
- Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 10 co. 2 L. n. 247/2012. ↩︎
- Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 10 co. 3 L. n. 247/2012. Inoltre, il “riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale” si ripete anche nell’art. 35 co. 1 cdf. ↩︎