Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 18 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza1; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.2
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte speciale |
Art. 6 L. n. 247/2012 (Segreto professionale) | Art. 57 cdf (Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 18 cod.prev. (Rapporti con la stampa) |
Note
- Riserbo e segreto professionale ↩︎
- La norma si ripete nell’art. 57, co. 2, cdf. ↩︎