Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 18
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1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza1; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.2

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 6 L. n. 247/2012 (Segreto professionale)Art. 57 cdf (Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 18 cod.prev. (Rapporti con la stampa)

Note

  1. Riserbo e segreto professionale ↩︎
  2. La norma si ripete nell’art. 57, co. 2, cdf. ↩︎

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