Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 19
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1. L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza1 e lealtà2.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Doveri verso i Colleghi:
Art. 38 (Rapporto di colleganza)
Art. 41 (Rapporti con parte assistita da collega)
Art. 42 (Notizie riguardanti il collega)
Art. 43 cdf (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega)
Art. 44 cdf (Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega)
Art. 45 cdf (Sostituzione del collega nell’attività di difesa)
Art. 46 cdf (Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza)
Art. 47 cdf (Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega)
Art. 48 cdf (Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega)
Doveri vero le Istituzioni forensi:
Art. 70 cdf (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine)
Art. 71 cdf (Dovere di collaborazione)
Normativa correlataNormativa previgente
Principio H della Carta fondamentale CCBEArt. 6 cod.prev. (Doveri di lealtà e correttezza)
Art. 22 cod.prev. (Rapporto di colleganza)
Art. 24 cod.prev. (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine)

Note

  1. Correttezza dell’avvocato ↩︎
  2. Lealtà dell’avvocato ↩︎

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