Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 2
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1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.

2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Comma 1:
Art. 3 co. 3 L. n. 247/2012 (Doveri e deontologia)
Comma 2:
Art. 42 co. 1 L. n. 247/2012 – Norme disciplinari per i praticanti
Art. 57 RD n. 37/1934
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 1 cod.prev. (Ambito di applicazione)
Art. 2 cod.prev. (Potestà disciplinare)

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