Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22)
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.
Normativa correlata:
Normativa previgente:
Commento
È suscettibile di valutazione deontologica Il comportamento tenuto da avvocati e praticanti nell’esercizio della professione ovvero nella vita privata.