Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 20
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1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

Articolo così modificato con delibera CNF del 23 febbraio 2018 (in G.U. 13 aprile 2018, n. 86), che ha aggiunto il comma 2 e riformulato il comma 1, il quale prima recitava: «La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.». Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 3 co. 3 L. n. 247/2012 (Doveri e deontologia)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 4 cdf (Volontarietà dell’azione)Art. 3 cod.prev. (Volontarietà dell’azione)
Art. 9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza)Art. 60 cod.prev. (Norma di chiusura)
Art. 51 co. 1 L. n. 247/2012 (Procedimento disciplinare e notizia del fatto)Art. 38 co. 1 RDL n. 1578/1933
Art. 44 co. 1 e 2 RDL n. 1578/1933

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